Art. 5.
(Requisiti degli incaricati dei servizi di controllo. Sanzioni).

      1. Il ruolo di incaricato dei servizi di controllo può essere ricoperto esclusivamente da persone in possesso dei requisiti previsti per le guardie particolari degli istituti di vigilanza privata ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché della relativa licenza del prefetto. In caso di violazione alla disposizione del presente comma, alla società calcistica si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di 10.000 euro

 

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per ogni incaricato dei servizi di controllo privo dei prescritti requisiti nonché l'obbligo di svolgere le successive tre manifestazioni sportive «a porte chiuse».
      2. Ai fini della concessione della licenza da parte del prefetto, di durata triennale, gli incaricati dei servizi di controllo devono avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso degli attestati di qualifica di cui al comma 3 rilasciati a seguito del superamento di un apposito corso.
      3. La qualifica di incaricato dei servizi di controllo è rilasciato dal comitato regionale di cui all'articolo 6, previa valutazione del candidato sulla conoscenza dei princìpi fondamentali di diritto e di procedura penali nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, di norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, di princìpi fondamentali in materia di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope e di riconoscimento dei sintomi correlati, di interventi di primo soccorso e di attivazione di procedure idonee a garantire la pubblica incolumità, nonché previo superamento di un esame pratico volto a verificare il possesso di adeguate tecniche di autodifesa.
      4. Chiunque svolga l'attività di incaricato dei servizi di controllo ai sensi della presente legge senza essere in possesso della licenza del prefetto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro per ogni manifestazione sportiva nella quale ha prestato servizio e con il diniego del rilascio della medesima licenza per tre anni a decorrere dall'ultimo servizio contestato.
      5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è punito con l'obbligo di svolgere la manifestazione sportiva «a porte chiuse» ovvero con l'ordine di cancellazione della medesima manifestazione disposti dal questore.